(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 21 febbraio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Promulga IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12». 1. All'alinea del comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 2/2000, le parole: «, tra loro non cumulabili,» sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresi' cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2. 2-ter. I comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorita' aggiuntive rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.».