(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7
                        del 21 febbraio 2008)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche  all'art. 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n.
2  concernente  «Regolamento  per  l'assegnazione e la gestione degli
alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa  ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della legge regionale 6
                        agosto 1999, n. 12».

   1. All'alinea del comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale n.
2/2000, le parole: «, tra loro non cumulabili,» sono soppresse.
   2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis.  Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non
sono  cumulabili  tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d)
ed  f).  Non  sono  altresi' cumulabili tra loro le condizioni di cui
alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.
   2-ter.   I  comuni,  in  relazione  a  particolari  situazioni  di
emergenza   abitativa   presenti   nel   loro   territorio,   possono
motivatamente  prevedere ulteriori condizioni di priorita' aggiuntive
rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.».